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Statuto

Articolo 1
Costituzione

 

È costituita una fondazione con la denominazione di “Fondazione 50&Più ETS”.
La Fondazione è regolata dal presente Statuto, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dal d.lgs. 117/2017.


 

Articolo 2
Sede e Durata

 

La sede della fondazione è in Roma.
Il Consiglio di amministrazione potrà variare l’indirizzo della sede sociale e potrà costituire o sopprimere sedi secondarie anche provvisorie con propria delibera presa ai sensi del presente statuto.
La durata della Fondazione è illimitata.


 

Articolo 3
Finalità

 

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale, socio-assistenziale, educativo, formativo, ricreativo e di promozione della pratica del volontariato, in favore delle persone in età anziana.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Fondazione devono obbligatoriamente essere reinvestiti per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Fondazione a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo/partecipativo.

La Fondazione promuove in particolare il diffondersi di una cultura che, favorendo l’incontro solidale tra le generazioni, valorizzi l’età anziana come ricchezza della persona e la persona anziana come risorsa della comunità.

La Fondazione favorisce e sostiene studi e ricerche finalizzati:

a. all’inserimento sociale dell’anziano;

b. all’ottimizzazione dei servizi socio-assistenziali in favore delle persone anziane;

c. all’analisi di esperienze di animazione e prevenzione sociale in favore dell’anziano;

d. all’approfondimento di tematiche collegate ad apprendimento, condivisione e partecipazione sociale attiva nell’età anziana;

e. all’attività sistematica di raccolta e diffusione di informazioni sulla condizione anziana anche attraverso iniziative editoriali, avvio ed implementazione di banche dati e centri di documentazione.

La Fondazione, inoltre, favorisce e sostiene iniziative di associazioni, gruppi di volontariato, cooperative sociali, comitati, fondazioni ed enti, stimolando partecipazione e responsabilizzazione solidale tra appartenenti a diverse generazioni, che permettano agli anziani di mettere a disposizione conoscenze ed esperienze utili a favorire anche opportunità di occupazione per i giovani.

La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità, promuove ed organizza convegni, corsi, mostre e rassegne; eroga premi e borse di studio, promuove eventi di sensibilizzazione legati alle politiche attive in favore dell’età anziana.

L’attività della Fondazione si ispira ai principi della solidarietà e della promozione integrale della persona.


 

Articolo 4
Attività

 

Per il raggiungimento di quanto esposto nel precedente art. 3 la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art.5, comma 1, lettera i del D. Lgs. n° 117/2017);

b. interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a del D. Lgs. n° 117/2017);

c. erogazione di servizi, beni o denaro a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera u del D. Lgs. n° 117/2017);

d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (art. 5, comma 1, lettera w del D. Lgs. n° 117/2017).

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto e per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o con profili strumentali ed ausiliari.

A titolo esemplificativo, per realizzare le proprie finalità, la Fondazione può:

  • svolgere attività di ricerca e sviluppo su tematiche relative alla valorizzazione dell’età anziana come ricchezza della persona e la persona anziana come risorsa della comunità;
  • stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, soggetti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti, anche per attività di cohousing;
  • raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale, sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, interventi e servizi di cui all’articolo 3 del presente statuto;
  • promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all’estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
  • compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n° 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. La Fondazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore.


 

Articolo 5
Patrimonio

 

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

  • il fondo di dotazione originario;
  • il fondo di gestione;
  • gli incrementi derivanti mediante destinazione a patrimonio degli eventuali avanzi di gestione;
  • le elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  • i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
  • i beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio.

 

Articolo 6
Risorse economiche per lo svolgimento dell’attività

 

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può disporre delle seguenti risorse economiche:

  • redditi del patrimonio di cui all’articolo 5 del presente statuto;
  • finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Fondazione;
  • erogazioni liberali e/o contribuzioni di membri della Fondazione o di terzi sostenitori dell’attività della Fondazione;
  • entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici o Privati;
  • entrate derivanti da contributi per il sostegno dell’attività istituzionale da parte di Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici o Privati;
  • proventi derivanti dalle attività di interesse generale ex art.5 del DLgs. 117/2017 svolte dalla Fondazione;
  • proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
  • proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei princìpi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • eredità, donazioni e legati, con beneficio d’inventario;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
  • partecipazione al riparto del cinque per mille;
  • eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
  • proventi delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

 

Articolo 7
Organi

 

Organi della fondazione sono:

A) il Fondatore;
B) Il Presidente;
C) Il Vice Presidente (se nominato);
D) Il Consiglio di Amministrazione;
E) L’Organo di Controllo;
F) Il Revisore che sarà nominato obbligatoriamente in caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. o per scelta volontaria dell’ente.

Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori per legge ai sensi dell’art.15 del DLgs. 117/2017, previa richiesta scritta inoltrata al relativo organo sociale.


 

Articolo 8
Ruolo e compiti del Fondatore

 

Fondatore è l’associazione 50&Più.
Il Fondatore stabilisce le linee di indirizzo dell’attività della Fondazione in armonia con quanto previsto nel presente Statuto.
Al Fondatore sono riservati:

  • la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente (se nominato), dell’Organo di Controllo, fatta salva la prima nomina che viene fatta nell’atto costitutivo;
  • la nomina del Revisore, in caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. o per scelta volontaria dell’ente;
  • la modifica dello Statuto;
  • la nomina dell’organo di liquidazione quando se ne verifichi la necessità;
  • le altre competenze che le sono riconosciute dalla legge.

 

Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione

 

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri scelti tra persone di comprovata esperienza in ambito sociale; esso dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e l’attuazione delle direttive tracciate dal Fondatore. In particolare ad esso è riservato il compito di:

  • predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e approvare i medesimi;
  • definire in progetti le direttive dell’azione della Fondazione, secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dal Fondatore, provvedendo, quindi, tra l’altro, ad assumere personale dipendente o stipulare accordi con consulenti esterni, prevedendone, in entrambi i casi, i rispettivi compensi;
  • adottare ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti della Fondazione sia ad esso sottoposto dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con invito scritto, anche per e-mail, inviato almeno tre giorni prima dell’adunanza e con indicazione dell’ordine del giorno da trattare. È ammessa la possibilità di partecipare in audio o video conferenza, purché sia possibile verificare l’identità del partecipante ed il suo voto.

Le deliberazioni del consiglio debbono essere assunte in prima convocazione con l’intervento di oltre la metà dei componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate e trascritte in apposito registro e firmate da colui che presiede la riunione e da chi funge da segretario.

La mancata partecipazione a tre adunanze, senza giustificato motivo, può costituire causa di esclusione dal Consiglio, a discrezione del Fondatore.


 

Articolo 10
Il Presidente

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  • cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

 

Articolo 11
Il Vice Presidente

 

Il Vice Presidente è nominato dal Fondatore qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.


 

Articolo 12
Rappresentanza

 

La rappresentanza generale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la direzione di determinati settori dell’attività ad uno o più direttori, scelti anche fra persone estranee al Consiglio.

Il Consiglio, inoltre – qualora ne ravvisi la necessità, può affidare le seguenti funzioni di Direttore della Fondazione a un dipendente o a un consulente esterno:

  • coadiuvare ed assistere gli organi nell’espletamento dei loro compiti;
  • dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • firmare la corrispondenza e gli atti per l’ordinario funzionamento della Fondazione.

 

Articolo 13
Esercizio

 

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Articolo 14
Bilancio preventivo e consuntivo

 

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo, e la relativa relazione accompagnatoria. Il bilancio di previsione deve evidenziare sia le previsioni finanziarie, che quelle economiche.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso. Il bilancio di esercizio è redatto secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..


 

Articolo 15
Organo di Controllo

 

L’Organo di Controllo può essere anche monocratico e rimane in carica cinque anni.

All’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del DLgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria, risulti conforme alle linee guida di cui all’art.14 del DLgs. 117/2017.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


 

Articolo 16
Il Revisore

 

Il Revisore è nominato in caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. o per scelta volontaria dell’ente dal Fondatore tra i Revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Al momento della nomina il Fondatore determina il corrispettivo spettante al Revisore per l’intera durata dell’incarico.


 

Articolo 17
Compensi e indennità

 

Ai componenti gli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di avanzi di gestione, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonchè dei compensi corrisposti ai dipendenti.

Al Presidente della Fondazione, al Vice Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, all’Organo di Controllo, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati, nell’atto costitutivo o successivamente dal Fondatore all’atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso o da indennità di partecipazione alle riunioni.

Indennità e compensi per i componenti degli organi sono determinati in coerenza con la natura della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative.

Non è consentito il cumulo di indennità di partecipazione per riunioni tenute nella medesima giornata.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel sito internet della Fondazione.


 

Articolo 18
Estinzione

 

Qualora per qualsiasi ragione la Fondazione dovesse estinguersi, il Patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, verrà devoluto a Fondazioni o enti aventi scopo analogo od affine alla presente Fondazione.


 

Articolo 19
Rinvio

 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti.

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